cessione - migrazione
E' possibile la cessione di farmaci e vaccini tra veterinari in confezione integra o parti di essa? Ovvero, posso cedere un farmaco x ad un collega che ne ha bisogno con regolare fattura e indicazione specifica del farmaco?
E posso cedere ad un collega un vaccino x facente parte di una confezione multidose con regolare fattura e indicazione specifica del vaccino?
In riferimento al quesito posto, si ritiene opportuno chiarire preliminarmente il concetto di “cessione” dei medicinali veterinari. Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs 218/2023, il medico veterinario può consegnare i medicinali della propria scorta esclusivamente al proprietario o detentore dell’animale, allo scopo di avviare o proseguire una terapia prescritta e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dal sistema informativo. Tale previsione è quindi limitata alla cessione verso l’utilizzatore finale e non può essere estesa ai rapporti tra professionisti. La normativa non prevede, infatti, la possibilità di cessione di medicinali tra medici veterinari, in quanto tale operazione si configurerebbe come attività di distribuzione / vendita, riservata ai soggetti autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2019/6 e del D.Lgs 218/2023 (depositari, grossisti, farmacie, parafarmacie). Per quanto riguarda i vaccini, la cessione non è in alcun caso consentita. La previsione dell’articolo 37 del D.Lgs 218/2023, riferita all’avvio della terapia, non è applicabile ai vaccini, che hanno finalità profilattica e non terapeutica. Ne consegue che il vaccino non può essere oggetto di cessione. Diverso è il caso della "migrazione", ovverosia del trasferimento di medicinali veterinari detenuti in scorta tra una struttura veterinaria e un'altra, che non deve essere confuso con la cessione. Tale funzione, presente nel sistema informativo nazionale di farmacosorveglianza e tracciabilità informatizzata del farmaco veterinario, con la denominazione "Migrazione delle giacenze", è visibile solo ai servizi veterinari territorialmente competenti ed utilizzabile esclusivamente dai medesimi, e può essere autorizzata solo tra strutture veterinarie o tra scorte proprie del veterinario a determinate condizioni tra le quali, a titolo di esempio, in caso di cambio di proprietà di struttura esistente o nel caso di chiusura totale di attività, con successiva migrazione delle giacenze ad altra struttura sempre della medesima proprietà (registrata nel sistema di tracciabilità informatizzata con la medesima partita IVA).
Tale possibilità si applica anche alla scorta propria del medico veterinario, nel solo caso in cui il professionista effettui una variazione dell'autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali per l'esercizio dell'attività zooiatrica (per variazione della residenza o per variazione del luogo di detenzione dei medicinali veterinari). Tali funzione non può essere utilizzata per migrazione delle scorte tra strutture veterinarie esistenti con diversa proprietà / partita IVA né tra scorte proprie di diversi veterinari esercenti l'attività zooiatrica.