Domanda nr.: 
629
Inserita il: 
Lunedì, 20 Aprile, 2026
Domanda: 

Un negozio vendita animali con annessa farmacia veterinaria, utilizza una ricetta in deroga (Baycox®iniettabile) per la terapia dei conigli che detiene per la vendita (pet). Utilizza pochi ml di un flacone da 100 ml; è previsto un obbligo di legge in capo al commerciante per tracciare il residuo del farmaco richiamato, considerato che un farmaco autorizzato per animali produttori di alimenti?

Risposta: 

Prima di fornire la risposta al presente quesito, si rende necessaria una precisazione: la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata all'interno degli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (tra i quali sono ricompresi i negozi per la vendita al dettaglio di alimenti per animali e di animali domestici) in “appositi reparti”, definiti “Parafarmacia Veterinaria” (non “Farmacia”), dedicati esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali veterinari; l'attività di vendita è possibile solo alla presenza di un farmacista per tutto l'orario di apertura dell'esercizio, sia di farmaci senzo obbligo di prescrizione (SOP) che di farmaci che necessitano di prescrizione elettronica veterinaria (REV), ad esclusione dei medicinali richiamati dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Medicinali Stupefacenti). Con riferimento al quesito posto, il farmaco “BAYCOX” iniettabile dovrà essere prescritto da un medico veterinario, mediante rilascio di REV per “PET”, in deroga per specie, intestata alla struttura commerciale di detenzione di animali d'affezione, registrata nell'anagrafe ministeriale, e dovrà essere "evasa" dalla “Parafarmacia” presente nell'esercizio di vendita. Una volta evasa la REV, il farmaco sarà caricato nel registro elettronico di carico/scarico della struttura commerciale / negozio di vendita animali (c.d. “Scorta fittizia”), presente nel sistema “Vetinfo”; nel caso in cui la struttura commerciale fosse in possesso di autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, sarà, altresì, emessa una REV per “scorta struttura non zootecnica” e il farmaco sarà caricato nella scorta medesima e risulterà, pertanto, disponibile all'utilizzo per la successiva terapia. In entrambi i casi, una volta utilizzato il medicinale veterinario e terminata la terapia, l'eventuale giacenza del farmaco dovrà essere aggiornata dal Veterinario associato alla struttura / Responsabile della scorta, mediante la specifica funzione presente nel registro di carico-scarico, con frequenza semestrale, come previsto dal Decreto Legislativo 218/2023. Si precisa, altresì, che essendo previsto dal RCP del medicinale di cui al quesito che il “Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario” è pari a “28 giorni”, trascorso tale periodo il farmaco dovrà essere considerato come “scaduto” e come tale dovrà essere scaricato dal registro di carico/scarico, mediante la specifica funzione.