Obblighi e responsabilità degli Ordini professionali

Pubblicazione Elenco PEC
03/11/2009
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La Federazione, dopo aver provveduto a dotare di una casella PEC gli Ordini provinciali, e dopo aver contribuito a fornire gli stessi di strumenti con i quali raggiungere ciascuno i propri iscritti per l’attivazione delle caselle di PEC a costi contenuti, è tornata in argomento per illustrare i compiti e le responsabilità che sono in capo agli Ordini professionali che dovranno istituire un “elenco telematico delle PEC”. La nota trasmessa dalla FNOVI si chiude non l’invito di rendersi parte diligente non solo nel divulgare presso tutti gli iscritti la notizia dell’introduzione dell’obbligo di PEC, ma anche nel raccogliere gli indirizzi dei professionisti.

Con una nota trasmessa in questi giorni (Circolare n. 4/2009) ha spiegato che l’introduzione della PEC obbligatoria per i professionisti iscritti all’Albo coinvolge anche gli Ordini professionali che dovranno istituire un “elenco telematico delle PEC”.
L’art. 16, comma 7, della legge n. 2 del 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2009) il quale recita testualmente: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.
Al fine di gettare le basi per una pubblicazione uniforme dei dati, non rimessa alle interpretazioni dei singoli Consigli Direttivi, la Federazione ha informato di aver provveduto ad inserire nel software di gestione degli iscritti all’Albo presente sul proprio portale - nell’area riservata agli Ordini - un apposito campo destinato agli indirizzi PEC degli iscritti.
Appare quindi improrogabile e urgente che gli Ordini operino sul portale della FNOVI: la gestione informatica dell’Albo dei propri iscritti - che si arricchirà con la costruzione, la gestione e l’aggiornamento dell’elenco telematico delle loro PEC - sarà una operatività importante e delicata di cui gli Ordini professionali dovranno assumersi la responsabilità.
La nota trasmessa dalla FNOVI si chiude non l’invito di rendersi parte diligente non solo nel divulgare presso tutti gli iscritti la notizia dell’introduzione dell’obbligo di PEC, ma anche nel raccogliere gli indirizzi dei professionisti. L’auspicio è che la suddetta operazione possa completarsi entro la fine del mese di novembre.
Appena chiarite le modalità per la consultazione, e il formato necessario per l’estrazione riservata alle sole pubbliche amministrazioni, la Federazione interverrà nuovamente per integrare il software di gestione degli iscritti all’Albo delle necessarie funzioni.
Non risultano ancora infatti definiti in modo inequivocabile quali siano i dati identificativi da pubblicare (solo nome e cognome, o anche codice fiscale, domicilio, data e luogo di nascita, etc.) e sarà necessario adoperarsi per ricevere delucidazioni sia sulla tipologia dei dati identificativi da pubblicare, sia sulle modalità (e sui formati) della pubblicazione.
Sarà inoltre necessario chiarire come conciliare, da un lato, la consultazione telematica e l’estrazione di elenchi di indirizzi “esclusivamente” alle pubbliche amministrazioni (art. 16, comma 6) e, dall’altro, una consultazione telematica dei singoli indirizzi PEC “liberamente” come dettato dal successivo comma 10, dello stesso articolo che, con una coerenza non propriamente mirabile, aggiunge: “La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6, nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza”.
Il testo integrale della Circolare n. 4/2009 e gli allegati nella stessa descritti sono pubblicati nell’apposita sezione presente sul portale.

Fonte: 
Ufficio stampa Fnovi
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