Eutanasia negli animali DPA.

Eutanasia negli animali DPA.

Lascia perplessi e con qualche elemento di difficoltà applicativa il COMUNICATO: Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eutavet» 400 mg/ml. (14A05087)(GU n.156 del 8-7-2014) - Decreto n. 68 del 16 giugno 2014.
Nel AIC del farmaco, un eutanasico per animali DPA a base di pentobarbitale, ossia in TABELLA II sezione A del DPR 309/90, non compare la dicitura "medicinale soggetto alla disciplina del DPR 309/1990". Cosa che sembrerebbe oltretutto confermata dalla modalità di approvvigionamento per la quale non è prevista la RICHIESTA IN triplice copia su carta semplice intestata come da articolo 42 del DPR 309/90, bensì la ricetta in triplice copia non ripetibile prevista dal DLgs 193/06 per l’approvvigionamento di tutti gli altri medicinali non diversamente regolamentato dal DPR 309/90. Per maggiori approfondimenti si veda il numero speciale di 30 giorni dedicato all’argomento.
Rispetto al Tanax questo farmaco, diventando di elezione per gli animali da reddito, sembrerebbe presentare una situazione molto favorevole evitando di dover precedentemente anestetizzare l'animale.
Nelle avvertenze dell'Eutavet, viene riportato, in ottemperanza al reg 1069/2009, che le spoglie dell'animale abbattuto con tale prodotto non devono essere utilizzate per l'alimentazione umana e animale. Le spoglie non potranno dunque essere dirottate per l'alimentazione di zoo e circhi e nemmeno per i carnai. Lo stesso problema si pone per l'eutanasia di animali selvatici incidentati (cinghiali, cervi, caprioli, ecc.) usando in deroga questo prodotto. Si dovranno dunque risolvere i problemi dei costi dell’incenerimento per questi animali e dei soggetti destinati ad affrontarli.