RIFIUTI SANITARI SPECIALI: A DETERMINATE CONDIZIONI L'ATTIVITÀ DEI MEDICI VETERINARI POTREBBE RIENTRARE NEI CASI DI ESENZIONE
RIFIUTI SANITARI SPECIALI: A DETERMINATE CONDIZIONI L'ATTIVITÀ DEI MEDICI VETERINARI POTREBBE RIENTRARE NEI CASI DI ESENZIONE
La fine dello scorso anno si è caratterizzata di un vivace confronto circa il modo più corretto di approcciarsi e gestire l’applicazione delle norme tecniche vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti prodotto dalle strutture sanitarie.
Impegnata nella interlocuzione con le autorità competenti al fine di ottenere una interpretazione autentica delle previsioni vigenti, FNOVI aveva informato dell’iniziativa del Sen. Gianni Rosa il quale – a ciò sollecitato dalla Federazione - aveva indirizzato una interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Lo scorso 12 gennaio, presso l'Aula del Senato, il Viceministro per le Infrastrutture e i Trasporti, On. Galeazzo Bignami (FDI), ha risposto all'interrogazione in materia di rifiuti sanitari speciali prodotti dall'attività veterinaria.
Nel rinviare alla lettura della risposta completa, si fornisce a seguire una sintesi della risposta del Viceministro per le Infrastrutture e i Trasporti, On. Galeazzo Bignami (FDI):
• L'edizione 2019 dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) ha introdotto l'obbligo di nomina del consulente ADR (sezione 1.8.3.1) anche per gli speditori (sezione 1.2.1), derogando tale prescrizione sino al 31 dicembre 2022. Al riguardo, l'Onorevole l'interrogante chiede se l'attività veterinaria possa essere esclusa dal campo di applicazione della predetta normativa ADR, considerando che i rifiuti sanitari speciali prodotti dall'attività veterinaria sono già gestiti a norma di legge e conferiti a ditte specializzate nel loro corretto ritiro e smaltimento. Pertanto i veterinari, una volta perfezionato il conferimento, non hanno alcuna responsabilità sulle successive fasi di trasporto.
• In merito, occorre precisare che l'accordo ADR regola il trasporto su strada delle sostanze pericolose dal 1965 e riguarda ad oggi 45 Paesi. Viene regolarmente aggiornato ogni due anni per tener conto dello sviluppo tecnologico e delle nuove esigenze del mondo del trasporto e si basa sulle raccomandazioni ONU elaborate da un comitato di esperti e approvate dal Consiglio economico e sociale dell'ONU.
• La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata alla sezione 1.8.3 dell'accordo ADR, con la finalità di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, i beni o per l'ambiente connessi con le attività di trasporto di merci pericolose. A partire dal 2019, l'accordo ADR ha esteso l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti anche alle imprese che risultano solo come speditori di merci pericolose su strada, rendendo tale prescrizione obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell'accordo ADR, da cui origina l'interrogazione).
• L'esonero dall'obbligo di nomina del consulente può essere riferito dunque non al tipo di attività svolto o a un'intera categoria professionale così come definito da un codice ATECO, ma solo al ricorrere di particolari condizioni di trasporto, e riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui i quantitativi per ogni unità di trasporto non superano certi limiti definiti dallo stesso accordo, così come definito dal punto 1.1.3.6 e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5, che poi eventualmente all'interrogante ben volentieri consentirò di rilevare nel dettaglio condividendo la risposta. La seconda ipotesi è quella in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (così come definito dall'accordo ADR).
• Ciò posto, a determinate condizioni l'attività dei veterinari potrebbe rientrare nei casi di esenzione di cui al citato punto 2 e i competenti uffici tecnici del MIT, cui potranno essere rivolti eventuali specifici quesiti, sono già al lavoro per declinare in maniera sempre più puntuale le singole fattispecie di esenzione, così da renderle maggiormente fruibili proprio a chi può essere interessato da tali esenzioni.
La Federazione continuerà la sua interazione con i competenti uffici tecnici del MIT attivandosi affinché siano declinate previsioni le più possibili precise e circostanziate così da poterle condividere con gli iscritti.