TRENTO: NON CHIAMIAMOLO VETERINARIO AZIENDALE

23/01/2020
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Dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che vedeva contrapposti la FNOVI e L’Amministrazione della Provincia di Trento, l’ Assessore provinciale alla sanità Stefania Segnana, dichiarava: “L’Amministrazione provinciale non ritiene di dover intervenire sulle disposizioni normative e i provvedimenti amministrativi oggetto di disamina da parte degli interroganti in quanto le prime sono state giudicate costituzionalmente legittime, tant’è che neppure il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la relativa questione, e i secondi amministrativamente legittimi, tant’è che non sono stati annullati dal Giudice amministrativo. Quanto sopra a conferma non solo della coerenza della disciplina normativa e regolamentare rispetto a quella nazionale, ma anche dell’utilità dell’istituzione dell’elenco provinciale per consentire agli iscritti l’assolvimento dei richiamati compiti aggiuntivi, non ravvisandosi in tale impianto alcun “conflitto d’interessi” o sovrapposizione di ruoli tra “controllore e controllato””.

Nel corso del mese di dicembre 2019 la Giunta provinciale e quindi l’Assessore alla sanità è intervenuta apportando alla legge provinciale 23 dicembre 2019, n 12 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020”, l’ennesima modifica (la quinta) alla legge provinciale del 11 luglio 2017, n.7 “Reti di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale” riguardante il veterinario aziendale.

Con l’ultima modifica apportata alla legge provinciale in parola sono state abrogate le voci relative:
- alla redazione dei “certificati di trasporto delle spoglie animali”;
- alla effettuazione e certificazione della visita ante mortem in caso di macellazioni di urgenza. 

Voci che costituivano compiti aggiuntivi rispetto a quelli in capo ai veterinari aziendali e che giustificano quindi un “elenco provinciale dei veterinari aziendali” in aggiunta a quello tenuto dalla FNOVI.

Con questa ulteriore modifica resta, comunque, la commistione fra compiti pubblici in carico a veterinari libero professionisti iscritti nell’elenco provinciale, come l’erogazione del servizio di pronta reperibilità per l’assistenza zooiatrica h 24, il prelievo del tronco encefalico quando richiesto su animali morti non per cause infettive ai sensi del R.D. N.320/1954 e l’esecuzione di interventi vaccinali quando previsti da piani provinciali ed i compiti in capo ad un veterinario libero professionista scelto liberamente dall’allevatore e vincolato con lo stesso da un rapporto formale per svolgere i compiti previsti dall’articolo 3 del D.M.07 dicembre 2017.

Attualmente i veterinari libero professionisti iscritti nell’elenco provinciale gestito dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento per svolgere i compiti messi in capo dal legislatore della Provincia di Trento sono in numero di 37 dei quali 6 non risultano presenti nell’elenco nazionale.

Resta inteso, come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, che lo svolgimento dei compiti previsti dal D.M. 07 dicembre 2017 “Sistema di reti di epidemiosorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale” è subordinato all’iscrizione dei veterinari libero professionisti nell’elenco nazionale gestito dalla FNOVI.

Il veterinario libero professionista per lo svolgimento dei compiti aggiuntivi assegnati dal legislatore provinciale è scelto liberamente da ogni singolo allevatore ed allo stesso viene corrisposto dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento un compenso fisso e in parte forfettario calcolato sulla base delle “UBA” possedute dall’allevatore. Per questi compiti aggiuntivi l’Amministrazione provinciale di Trento stanzia annualmente una somma pari a 632.000,00 Euro. Somme che vengono corrisposte per attività che nulla hanno a che vedere con il veterinario aziendale, ovvero per la pronta disponibilità h24 e per l’effettuazione di compiti la cui responsabilità è in carico all’Autorità competente (ASL),

Non chiamiamolo Veterinario Aziendale: non si parla di reti di sorveglianza epidemiologica o di valutazione del rischio. Il provvedimento è servito alla Provincia di Trento a ridurre i compensi di medici veterinari che in passato erogavano le stesse prestazioni con compensi maggiori di quelli attuali.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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