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Per sottoporre un quesito a FNOVI si raccomanda di utilizzare il form della sezione contatti selezionando "FARMACO" come oggetto della richiesta.
Nei quesiti devono essere indicati nome e cognome (che non saranno pubblicati) e numero di iscrizione all'Ordine dei medici veterinari o dei farmacisti.
Domande e risposte saranno pubblicate in questa sezione e al mittente sarà inviata una mail che avvisa della pubblicazione.
Si precisa che per quanto attiene ai documenti citati (leggi, note e circolari ministeriali, foglietti illustrativi, siti internet o altre fonti) il loro contenuto è riferito al momento della risposta, se non altrimenti indicato.


Link alla sezione FAQ del Ministero della Salute  su Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 (Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218)


Domanda nr. 538 Inserita il 15/06/2018
Domanda:

In caso di trattamento con Altrenogest (Virbagest®) per la sincronizzazione dell'estro in scrofette nullipare mature, la comunicazione all’ASL va data entro 3 giorni dall'inizio del trattamento o dall’avvenuto trattamento? Quindi entro 3 gg dalla prima o dall’ultima dose giornaliera somministrata? Non mi pare sufficientemente chiaro così come riportato nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158.

 

Risposta:

Il comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158: "4. I trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 1, devono essere comunicati entro tre giorni, dal veterinario che li effettua direttamente al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, con l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e del relativo tempo di sospensione, della data e del tipo di intervento eseguito." Pertanto il medico veterinario, dal giorno di prima somministrazione, dovrà procedere, entro 3 giorni di tempo, alla comunicazione. Si ricorda inoltre che, secondo le indicazioni del Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC - foglietto illustrativo) nella sezione "MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE" è riportato: La sincronizzazione degli estri deve essere supervisionata dal veterinario e nelle AVVERTENZE è riportato: La somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.


Domanda nr. 284 Inserita il 07/01/2014
Domanda:

Il progestinico ALTRENOGEST® con tempo di sospensione di 9 gg è registrato per la sincronizzazione dei calori nelle scrofette sessualmente mature (Altresyn® ), nelle scrofette  per permetterne l’introduzione temporizzata nei gruppi di riproduzione (Regumate® ) e nelle scrofe nullipare mature (Virbagest® ). E’ possibile  utilizzarlo come da foglietto illustrativo, ma sulle scrofe, quindi in una categoria non prevista dalla registrazione?

Risposta:

L’utilizzo della molecola in una categoria diversa da quelle previste dalle varie AIC non essendo indicata nel Regolamento 37/2010/UE nella colonna “avvertenze” e non riportando la SPC dei prodotti registrati il divieto a tale uso, in linea di massima l’Altrenogest® può essere utilizzato in categorie diverse da quelle dell’AIC.
L’utilizzo del farmaco necessiterà di una diagnosi che, nel rispetto  delle motivazioni  dell’uso a cascata previsto dall’art. 11 del DLgs 193/06, ne  giustifichi l’uso in una categoria diversa da quella dell’AIC.
I Tempi di sospensione dovranno essere quelli dell’uso in deroga e andranno rispettati tutti gli di annotazione sul registro degli ormoni e  di comunicazione all’ASL entro 3 giorni dall’avvenuto trattamento, quindi entro 3 gg dall’ultima dose giornaliera somministrata.