MINISTERO DELLA SALUTE - INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ H5N1 – DISPOSITIVO DIRIGENZIALE RECANTE ULTERIORI MISURE DI CONTROLLO SORVEGLIANZA ED ERADICAZIONE PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DELL’INFLUENZA AVIARIA. ISTITUZIONE ZUR

23/11/2021
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Una nota dell'Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario informa del nuovo decreto sulle misure di contrasto alla diffusione del focalio di influenza aviaria HP. 

L'articolo 1 prevede, tra le altre misura che  sull’intero territorio nazionale si conferma l’obbligo per chiunque detenga volatili di segnalare tempestivamente all’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio i sospetti di influenza aviaria riferibili a comparsa di sintomatologia clinica, aumenti anche minimi della mortalità o variazioni dei parametri produttivi con particolare riferimento a produzione giornaliera di uova, consumo giornaliero di mangime e/o di acqua, in applicazione a quanto previsto dal Reg. CE 429/2016 e atti delegati. In tali situazioni, i Servizi veterinari della ASL devono conferire al laboratorio dell’IZS competente per territorio un set di campioni standard per i test virologici o sierologici

3. Nell’intero territorio delle Regioni a rischio di cui al DM 14 marzo 2018 è sospesa la pratica di utilizzo quali richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi. Si precisa che gli animali dovranno rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio.

4. E’ sospeso il rilascio di esemplari per il ripopolamento di selvaggina da penna proveniente dalle e nelle Regioni a rischio di cui al DM 14 marzo 2018. In deroga alla sospensione di cui sopra, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti potranno autorizzare tale pratica alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE.

Fonte: 
Ministero della Salute
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