Pubblicato Massimario 2017 della CCEPS: numerose le massime collegate alla deontologia dei medici veterinari

10/01/2019
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Lo scorso 20 dicembre 2018 sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il Massimario delle decisioni CCEPS emanate nel 2017 e numerose sono le massime collegate a provvedimenti emanati a seguito di ricorsi promossi da medici veterinari. In particolare queste riguardano violazioni della deontologia in fatto di negligenza e imperizia in chirurgia con esito letale, consenso informato e conchectomie 'radicali' praticate senza necessità e non adeguatamente certificate.

Questo un breve estratto delle decisioni di legittimità per sanzioni disciplinari applicate all'esercizio professionale del medico veterinario.

Consenso informato - Secondo l’uniforme orientamento della Commissione Centrale, è legittimo il provvedimento con cui l’organo di disciplina sanziona il sanitario per violazione del Codice deontologico del veterinario in occasione del trattamento chirurgico applicato ad un animale con esito letale, purché nel provvedimento siano adeguatamente esposte le argomentazioni tecniche in base alle quali emerga chiaramente la fondatezza degli addebiti, nonché le considerazioni di carattere medico-legale dalle quali risulti che il comportamento del sanitario è caratterizzato da negligenza e imperizia anche nelle scelte dei farmaci da utilizzare (CCEPS, dec. n. 25 dell’11 luglio 2011). Sussiste violazione dell’art. 32 del Codice deontologico se il modulo di consenso informato sottoposto alla proprietaria dell’animale non risulta del tutto idoneo a fornire una corretta informazione sulle terapie adottate e sia formulato in senso equivoco. Risulta indispensabile porre il cliente-proprietario dell’animale in condizioni di piena conoscibilità dell’intervento apprestato, predisponendo e facendo uso di moduli di consenso informato chiari e intelligibili da chiunque si avvalga dell’attività del professionista, seppure non competente in ambito sanitario (così CCEPS, dec. n. 73 del 9 dicembre 2013). Non è ammesso delegare al proprietario dell’animale scelte di carattere sanitario e tecnico-professionale di stretta competenza del medico veterinario, né attribuire la responsabilità sui rischi della sedazione (decisioni nn. 60 e 62 del 7 luglio 2017)

Interventi chirurgici su animali a meri fini estetici – Divieto - Sussiste la disciplinare responsabilità del veterinario che pratica uno o più interventi chirurgici radicali di amputazione dei padiglioni auricolari, assecondando la volontà dei proprietari e nella consapevolezza di poter approntare, per risolvere le patologie dichiarate, cure meno invasive, senza dare prova di aver effettuato un tentativo terapeutico volto a scongiurare l’intervento definitivo e radicale, e ciò in espressa contravvenzione alla normativa comunitaria (Convenzione di Strasburgo del 1987) nonché ai principi deontologici fondamentali. La materia attinente al divieto di interventi chirurgici su animali a meri fini estetici, coinvolge interessi sensibili e richiede forme di tutela particolarmente attente a causa della estrema diffusione del fenomeno vietato e della oggettiva difficoltà ad attuare un controllo adeguato, per cui è, a maggior ragione, indispensabile che l’attestazione prodotta in questi casi sia accurata e dettagliata, in modo che possa evincersi chiaramente e incontrovertibilmente la necessità dell’intervento come unico rimedio percorribile (decisione n. 60 del 7 luglio 2017)

Interventi chirurgici su animali a meri fini estetici - certificazione medica - Il certificato medico veterinario è un atto con il quale il sanitario dichiara conformi a verità i fatti di natura tecnica accertati personalmente e che producono certezza legale valutabili ai fini dell’articolo 481 c.p. È, a maggior ragione, indispensabile che l’attestazione prodotta in questi casi sia accurata e dettagliata, in modo che possa evincersi chiaramente e incontrovertibilmente la necessità dell’intervento come unico rimedio percorribile in quanto il divieto di effettuare interventi chirurgici su animali a meri fini estetici, coinvolge interessi sensibili e richiede forme di tutela particolarmente attente a causa della estrema diffusione del fenomeno vietato e della oggettiva difficoltà ad attuare un controllo adeguato (decisione n. 66 del 7 luglio 2017)

Negligenza e imperizia - Secondo l’uniforme orientamento della Commissione Centrale, è legittimo il provvedimento con cui l’organo di disciplina ha sanzionato il sanitario per violazione del Codice deontologico del veterinario in occasione del trattamento chirurgico applicato ad un animale che ha avuto come esito la morte dell’animale operato, purché nel provvedimento siano adeguatamente esposte le argomentazioni tecniche in base alle quali emerga chiaramente la fondatezza degli addebiti, nonché le considerazioni di carattere medico-legale dalle quali risulti che il comportamento del sanitario è apparso caratterizzato da negligenza e imperizia anche nelle scelte dei farmaci da utilizzare, con conseguente piena legittimità della sanzione applicata per la riscontrata violazione del Codice deontologico (in caso simile si è pronunciata CCEPS, dec. n. 25 dell’11 luglio 2011). Sussiste, peraltro, violazione dell’art. 32 C.d. se il modulo di consenso informato sottoposto alla proprietaria dell’animale non risulta del tutto idoneo a fornire una corretta informazione sulle terapie adottate e sia formulato in senso equivoco (decisione n. 60 del 7 luglio 2017)

Accertamento dei fatti - Ai fini della proporzionalità della sanzione l’Ordine, oltre al danno arrecato all’intera categoria di professionisti in termini di discredito e della gravità del fatto compiuto, può attribuire rilevanza anche alla precipua funzione attribuita al professionista veterinario (decisione n. 64 del 7 luglio 2017)

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, con sede presso il Ministero della Salute, è un organo di giurisdizione speciale la cui composizione si determina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute e del Ministro della Giustizia, sentite le Federazioni nazionali degli Ordini e dei Collegi (art. 17, comma 1, d.lgs.C.p.S. n. 233/1946).

Per l’esame degli affari concernenti la professione di Medico Veterinario, la Commissione si avvale attualmente dei seguenti componenti designati dalla FNOVI: Alberto Aloisi, Elio Bossi, Thomas Bottello, Paolo Della Sala, Giovanni Tel (membri effettivi), Daniela Boltrini, Mario Campofreda, Claudio D’Amore, Roberto Giomini, Daniela Mulas (membri supplenti).

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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